Art. 5.
(Valutazione e approvazione del progetto).

      1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, esamina il progetto ai sensi dell'articolo 3, previa assunzione, se ritenuto opportuno, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
      2. Qualora il progetto di cui al comma 1 sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie a evidenziare l'utilità generale del medesimo, al competente assessore della regione o, in caso di una pluralità di competenze, al presidente della giunta regionale, che designa l'assessore regionale incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere formulato entro sessanta giorni, non dispensa da autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.
      3. In presenza di una pluralità di progetti, sono preferiti quelli che comportano una maggiore possibilità occupazionale.
      4. Il parere della regione previsto dal comma 2 non è vincolante, fermo restando che, in caso di parere contrario, non possono essere concessi eventuali benefìci a carico della regione stessa.